FCCEI – Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia

FCCEI – Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia | ΟΕΚΑΙ – Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας

Statuto

Agrigento

FEDERAZIONE DELLE COMUNITÀ E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA

Assemblea Costitutiva

Milano 1-2 giugno 1991

DENOMINAZIONE
Articolo 1.

E’ costituita in Milano ai sensi degli Art. 14 e seguenti del Codice Civile Italiano un’associazione denominata: FEDERAZIONE DELLE COMUNITÀ’ E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA (FCCEI).

SEDE
Articolo 2.

La sede legale della FCCEI e in Castenaso, 40055 – BOLOGNA in via Tosarclli 191, mentre la sede operativa è la sede della Comunità che esprime il Presidente della FCCEI. La sede operativa della F.C.C.E.I. viene stabilita dal CD. in carica.

TIMBRO
Articolo 3.

Il timbro della Federazione ha forma circolare e porta la scritta in Italiano e Greco: FEDERAZIONE DELLE COMUNITÀ’ E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA e le iniziali FCCEI ed è tenuto insieme ai verbali delle Assemblee dal Presidente del Consiglio Direttivo (CD).

DURATA
Articolo 4.

La Federazione dura illimitatamente. L’esercizio sociale corrisponde ad un anno solare.

CARATTERE
Articolo 5.

La FCCEI e composta dalle Comunità e Confraternite Elleniche (CCE) in Italia, le quali rappresenta, coordina e sostiene nelle loro azioni. Non sostituisce le CCE che sono suoi membri, e che restano pertanto l’unico rappresentante dei residenti greci nel luogo della loro attività. La FCCEI non ha nessun interesse per i beni mobili ed immobili propri delle Comunità e delle Confraternite che aderiscono alla FCCEI.
La FCCEI è democratica, apartitica, non ammette discriminazioni di alcun genere ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.
Luogo della sua attività e l’Italia, ma può agire anche in Grecia e/o dove ritiene opportuno il CD e/o il Congresso.

SOCI

Articolo 6

Possono essere soci effettivi tutte le CCE d’Italia che:
1. nelle loro ultime elezioni abbiano votato almeno 15 membri; le CCE nelle cui elezioni abbiano votato meno di 15 membri possono partecipare come osservatori;
2. i loro statuti non siano in contrasto con lo statuto della FCCEI e in particolare con 1′ articolo 5;(ad esclusione delle CCE cui fa riferimento 1′ art. 6 bis);
3. sono aperte all’ iscrizione di tutti i cittadini Greci e i loro famigliari che maggiorenni, siano residenti nel luogo della loro attività.
I membri delle CCE, soci della FCCEI, non possono essere anche membri di altre CCE che fanno parte della FCCEI;
4. in ogni Provincia viene riconosciuta una sola CCE. Nelle Regioni dove non ci sono CCE, soci della FCCEI, la FCCEI può agire direttamente e promuovere iniziative per la costituzione di CCE locali.

Articolo 6bis.

Deroga agli art. 5 e 6 e fatta per le CCE ” storiche ” come quelle di Napoli, Trieste e Venezia. L’iscrizione di altre CCE che eventualmente avranno simili caratteristiche e saranno preesistenti alla costituzione della FCCEI sarà sottoposta all’approvazione del CO con votazione a maggioranza semplice; durante tale votazione non avranno diritto al voto.
Articolo 7.

L’iscrizione alla FCCEI si ottiene mediante domanda scritta con allegati:
I) dichiarazione di accettazione dello Statuto della FCCEI;
II) verbale dell’ultima Assemblea Elettorale dove risulta chiaramente il numero dei votanti;
III) statuto valido, registrato ai fini del C.C. dello stato Italiano.
Le domande d’iscrizione con diritto di partecipazione al Congresso successivo possono essere accettate se inviate almeno 30 gg prima del Congresso stesso. Fede farà la data del timbro postale e/o il verbale del CD.
Articolo 8.

L’eventuale rigetto di una domanda d’iscrizione da parte del CD deve essere motivata per iscritto ed in base al presente Statuto.
La CCE di cui la domanda e stata respinta può far ricorso al 1° Congresso successivo alla presentazione della sua domanda. II suo ricorso ha la precedenza assoluta sull’Ordine del Giorno (OdG) ed eventuale sua accettazione sarà valida a tutti gli effetti nel Congresso stesso.

OBIETTIVI

Articolo 9.

La Federazione si prefigge i seguenti scopi:
I) Promuovere i contatti e le relazioni tra le varie CCE i loro soci stabilendo rapporti di cordiale solidarietà;
II) Curare sviluppare e coordinare i rapporti tra le CCE e la Grecia;
III) Sviluppare e favorire le relazioni nel settore sociale, culturale, turistico, artistico e sportivo degli appartenenti alle CCE con la Grecia e l’Italia;
IV) Promuovere la diffusione della cultura e l’insegnamento della lingua neoellenica; V)Promuovere e sviluppare contatti con Federazioni Elleniche di altri Paesi, nonché Associazioni di altre nazionalità operanti in Italia e/o in Grecia;
VI) Aderire alla Confederazione Europea e al Consiglio Mondiale dell’Emigrazione Ellenica (SAE).
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 10.

Il socio ha il diritto e il dovere (se è d’ accordo) partecipare alla vita della Federazione, nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.
Deve informare la FCCEI per ogni:
modifica di Statuto;
elezione di organi sociali e numero di votanti;
l’indirizzo della CCE;
ogni petizione, risoluzione ed in genere circa ogni manifestazione inerente alla sua attività.
Qualora un socio disattenda le norme di questo Statuto, potrà venire richiamato, e per gravi motivi e mancanze anche sospeso, con decisione presa a maggioranza dal CD e fino al successivo CO e/o CS, a cui spetta la decisione finale dopo aver sentito le contro – deduzioni del sospeso.
Le votazioni avvengono con l’alzata di mano tranne che per le questioni giudicate gravi dal CD che avverranno a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto potrà essere utilizzato anche qualora lo richieda 1/3 del Congresso e per una precisa questione.
L’iscrizione alla Federazione comporta il versamento di una quota d’iscrizione pari a 200,00 euro. Ogni CCE socio della Federazione e inoltre tenuta al versamento di una quota annua pari a 10,00 euro per ogni membro che abbia votato nelle ultime elezioni. Farà fede il verbale delle relative elezioni. La quota annua viene versata entro il mese di Gennaio dell’anno successivo a cui si riferisce. Su proposta del CD il Congresso può modificare annualmente tale contributo. Il Congresso inoltre può deliberare la richiesta di contributi straordinari.

Articolo 11.

L’associato può recedere dalla Federazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al CD ed ha effetto sempre allo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno entro il 30 novembre. La qualità di socio viene conservata con il versamento della quota. Il ritardo con il pagamento della quota può essere giustificato solo per motivi gravi. Il giudizio in merito spetta al CD.

Articolo 12.

Il socio che per qualsiasi motivo cessi di appartenere alla Federazione, non potrà a nessun titolo reclamare i versamenti eseguiti, ne vantare diritto alcuno sul patrimonio della Federazione stessa.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE DELLE COMUNITÀ’ E CONFRATERNITE ELLENICHE IN ITALIA

Articolo 13.

Gli organi sociali sono:
– Il Congresso
– Il Consiglio Direttivo
– Il Collegio dei Revisori dei Conti
– Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 14.

Il CD può proporre al Congresso, la nomina a Presidente Onorario della Federazione personalità che abbiano dato un contributo particolarmente importante alla sua attività.

IL CONGRESSO

Articolo 15.

Il Congresso della Federazione e l’organo supremo di essa ed e costituito da tutti i rappresentanti (R) delle CCE soci, che sono in regola con i pagamenti delle loro quote e risultino regolarmente iscritte. Ogni rappresentante dispone di un voto.

Articolo 16.

Spetta al Congresso Ordinario:
I) stabilire l’indirizzo generale dell’attività della Federazione:
II) eleggere i componenti del CD, del C. R. C. (collegio dei revisori dei conti), del C.Pr. (collegio dei probiviri) e ratificare le eventuali surroghe nelle cariche sociali;
III) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
IV) approvare l’operato tra due Congressi del CD;
V) stabilire la quota sociale annua;
VI) deliberare su ogni argomento posto all’ordine del giorno secondo le norme del presente statuto.

Articolo 17.

Il Congresso Straordinario delibera:
I) sulle modifiche dello Statuto;
II) sulle questioni che dalla legge o dal presente Statuto fossero attribuite di sua competenza inclusa 1′ elezione delle cariche sociali (CD) della FCCEI.
IlI) sull’eventuale scioglimento della Federazione e sulla nomina dei liquidatori; il CS e validamente costituito in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi dei R. In seconda il CS è validamente costituito quando sono rappresentati almeno la meta più uno dei R, tranne che per le delibere previste dall’Art.36.

Articolo 18.

Il CO si riunisce una volta ogni due anni. Il CS può essere convocato qualvolta sia ritenuto opportuno dal CD, oppure su richiesta firmata da almeno un terzo dei R dell’ultimo CO, o un terzo del CD, anche in luogo diverso da quello della Sede della Federazione.
Il CO e/o CS è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata inviata almeno 90 (60 per quello Straordinario) giorni prima dalla data di riunione alle Comunità e Confraternite membri e recante l’indicazione dell’ ordine del giorno, la sede nonché la data e l’ora della prima e dell’ eventuale seconda convocazione.

Articolo 19.

Il Congresso e presieduto da una Presidenza composta da tre R ed eletta dal Congresso a maggioranza relativa; le funzioni di Presidente svolgerà il R che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità il Presidente viene eletto dai tre membri della Presidenza; le funzioni di segretario per la redazione del verbale vengono svolte da uno o più R designati dal Congresso stesso. Alla fine del Congresso viene letto il verbale e di seguito previa approvazione dell’Assemblea stessa viene controfirmato dai membri della Presidenza. Il CO e validamente costituito in prima e/o successiva convocazione quando sia presente la maggioranza dei R.
Il Congresso delibera di regola a maggioranza semplice di voti dei R.
L’eventuale regolamento interno viene deliberato dal congresso stesso. Le delibere regolarmente assunte dal Congresso vincolano tutti gli Associati della Federazione ancorché assenti o dissenzienti.
Le proposte di modifica del presente statuto dovranno essere presentate dal CD o da un decimo dei R all’ultimo CO e deliberate dal CS con l’approvazione di almeno due terzi dei R effettivi intervenuti al Congresso stesso.
Le delibere del Congresso saranno fatte constatare mediante verbale firmato dal Presidente del Congresso e dal/dai Segretari.

Articolo 20.

I R delle CCE devono essere stati eletti secondo il sistema elettorale in vigore alla loro Comunità. Se si tratta di CO devono essere eletti dopo l’ultimo CO dalla FCCEI. Se si tratta di CS possono partecipare in primo luogo i R eletti per il CS in merito ad in secondo luogo i R eletti per 1′ ultimo congresso.
I membri del CD uscente se non sono stati eletti come R nelle loro CE di appartenenza possono partecipare con diritto di parola ma non di voto e/o di elezione.
Possono essere eletti solo i Rappresentanti delle Comunità effettivi e presenti durante le elezioni. Non è possibile votare per delega.
II numero dei R da ogni CCE dipende dal numero dei votanti che gli hanno eletti. Per stabilirlo dividere il n. dei votanti con il n. lO. Nel caso in cui il resto sia superiore della metà viene aggiunto un altro R.C. e cmq con un numero massimo di 7 Rappresentanti per Comunità.
La Federazione può inviare propri rappresentanti, membri del CD e non appartenenti alla Comunità stessa, durante 1′ elezione dei delegati al CO o CS.

Articolo 21.

La relazione, il bilancio e/o eventuali proposte di modifica dello statuto della Federazione devono essere inviati alle CCE soci almeno 45 gg prima della convocazione del Congresso.
Tra un CO ed un CS nonché dalla prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 60 minuti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22.

Il CD rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; i mandati del CD possono essere fino a due consecutivi. Esso e’ composto da 9 membri considerando il numero delle Comunità membri della Federazione da 11 in su.
I membri del CD vengono eletti tra i R effettivi, dal CO. n CD elegge tra i suoi Componenti un Presidente (P), un Vice Presidente (vP), un Segretario (S), un Tesoriere (T).
Se un membro del CD e assente per tre riunioni ordinarie consecutive e senza aver precedentemente informato in CD può essere sostituito dal primo membro supplente in graduatoria di voti. Se non ci sono membri supplenti e il numero dei membri del CD e inferiore della meta, il CD e obbligato a convocare entro 90 giorni un Congresso incaricato ad eleggere un nuovo CD .
Il P. il vP. il S. e il T. costituiscono l’Esecutivo del CD.
I compiti dell’Esecutivo sono:
1) realizzare il programma deciso dal CD nel suo insieme
2) svolgere le funzioni operative della FCCEI fra 2 Consigli consecutivi.
L’Esecutivo informa necessariamente il CD al successivo Consiglio sul suo operato e dal quale poi riceve direttive ed indicazioni per il periodo successivo.

Articolo 23.

Il CD è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi, ogni qualvolta lo stesso P lo ritiene necessario,oppure quando ne fanno richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri o 1/3 delle CCE soci. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il Presidente dispone di doppio voto. Le riunioni del CD sono aperte alle CCE membri le quali possono seguire, con diritto di parola ma non di voto, tramite loro rappresentanti designati dal loro CD.

Articolo 24.

Compete al CD nell’ambito del programma biennale deciso dal Congresso:
I) nominare il P, il vP, il S e il T;
II) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardino la Federazione;
III) predisporre e realizzare i programmi sociali;
IV) deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
V) deliberare sulla sospensione di soci;
VI) redigere i bilanci annuali e biennali;
VII) stabilire il programma di manifestazioni e di attività;
VIII) decidere sull’accettazione di contributi economici.

Il CD o il Congresso potrà costituire commissioni consultive e di lavoro aperte a tutti i soci, incaricate di esaminare particolari problemi o iniziative. Le Commissioni hanno funzioni propositive e partecipano attivamente alla realizzazione delle proposte convalidate dal Congresso e/o dal CD.
Il CD. della Federazione costituisce il punto di riferimento delle Comunità sotto l’egida del quale si programmano, si promuovono e si coordinano manifestazioni di carattere culturale ed iniziative di rilevanza nazionale.
IL PRESIDENTE

Articolo 25.

Il Presidente della Federazione, eletto in seno al CD, ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dalla Federazione ed adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’attività sociale e deliberati dal CD. E’ nominato dal CD a maggioranza di voti.
IL VICE PRESIDENTE

Articolo 26.

In caso di assenza del Presidente subentra nelle funzioni il VicePresidente. E’ nominato dal CD a maggioranza dei voti.

IL TESORIERE

Articolo 27.

II Tesoriere cura l’amministrazione delle somme depositate, in conformità al bilancio preventivo e riferisce al CD per la redazione del conto consuntivo. E’ nominato dal CD a maggioranza dei voti.
Inoltre il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità, degli estratti conto e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto all’ Esecutivo e ai revisori dei conti della FCCEI.

IL SEGRETARIO

Articolo 28.

Il Segretario ha il compito di coordinare e promuovere le varie attività della Federazione, eseguendo i provvedimenti deliberati dal CD. Inoltre cura la redazione degli atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dell’archivio. E’ nominato dal CD a maggioranza dei voti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e composto da tre membri effettivi. Essi sono eletti dal Congresso ed hanno unzioni di controllo amministrativo. Eleggono un loro Presidente che ha l’incarico di convocarli ogni 6 mesi, ed effettuare il controllo economico di cui estratto verrà inviato a tutta le CCE soci. Deve infine redigere il bilancio consuntivo e presentarlo al CO utilizzando anche mezzi elettronici ed informatici.
Le decisioni del C.R.C, sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri effettivi (3). In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti. Durano in carica 2 anni.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 30.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e rappresentanti eletti in seno alla Federazione. Esso ha compiti di decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, la controversie tra Associati o tra Associati ed organi collegiali.
Il C.P. agisce di propria iniziative, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti.

Sanzioni disciplinari.
Il C.P. può applicare le seguenti sanzioni:
I) il richiamo scritto;
II) la deplorazione;
III) la sospensione dell’attività associativa da tre a dodici mesi;
IV) l’espulsione dalla Federazione.

Procedimento.
Il C.P. entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso o dall’incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza.
Le decisioni del C.P. sono valide quando siano presenti tutti i suoi membri effettivi (3). In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in ordine di graduatoria di voti.
Il C.P. entro 15 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed al P della Federazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui il presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al CD che, dopo averli sentiti utilizzando i mezzi telematici,, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva il CD deve darne comunicazione agli interessati.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui il presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al primo CO e/o CS che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Articolo 31.

II patrimonio della Federazione e costituito dai proventi delle quote associative, lasciti e donazioni dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore della Federazione e dalle eccedenze annuali di bilancio.
Articolo 32.

L’esercizio finanziario decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33.

Il CD convoca il CO per l’elezione del CD, del C.R.C, e del C.P. entro un mese dallo scadere del mandato come previsto dagli Art. 15, 29 e 30 del presente Statuto, mandato che decorre dall’insediamento precedente. Il Congresso delibera, sulla relazione consuntiva del CD uscente, e stabilisce la sede per la votazione che avverrà alla fine dei suoi lavori. Durante il Congresso vengono presentati i candidati alle varie cariche sociali. Dopo la chiusura del Congresso che avviene con l’elezione della Commissione Elettorale (CE) non vengono accettate nuove candidature.
II Congresso elegge una (CE) composta da tre (3) scrutinatori i quali eleggeranno tra di loro un Presidente. I membri della (CE) non possono far parte dei candidati alle altre cariche sociali.
Il CD decade al momento stesso dell’inizio delle votazioni per l’elezione delle cariche sociali.
Il Congresso procede, per scrutinio segreto, al rinnovo delle cariche sociali su schede predisposte dal CD dove sono elencati in ordine alfabetico i R che hanno presentato la loro candidatura.
Ogni R avente diritto di voto potrà esprimere per l’elezione del CD fino a 4 preferenze se il CD sarà composto da 9 membri.
Per l’elezione del C.R.C, e del C.P. potrà esprimere 1 preferenza.
I R possono candidarsi per più cariche sociali, ma possono essere eletti soltanto in una. Ciò significa che se vengono eletti in più cariche sociali dovranno rinunciare a favore di una solo.
Relativamente all’elezione dei rappresentanti per il Congresso S.A.E., il Presidente della Federazione deve essere di fatto rappresentante. I rappresentanti vengono eletti con preferenza unica.
Articolo 34

La CE proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi. I non eletti in ordine di graduatoria sono supplenti. Nei casi di parità si procede col ballottaggio unico e persistendo della parità a sorteggio tra i candidati con uguale numero di voti.

Articolo 35.

Esaurita la procedura di scrutinio delle schede, Il Presidente della CE proclamerà l’esito delle votazioni.
Entro 30 giorni dalle elezioni il CD si dovrà riunire per procedere alla nomina del P, del vP, del T e del S.
Analogamente il C.R.C, e il C.P.

SCIOGLIMENTO

Articolo 36.

La Federazione si estingue per deliberazione adottata dall’assemblea dei soci, con la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci. II patrimonio, all’atto dello scioglimento, verrà devoluto secondo le modalità che in tale occasione saranno indicate.

RICHIAMO AL C.C.

Articolo 37.
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito richiamo alle disposizioni di legge in materia.

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